HomeCulturaFrazioniSportCalendarioLink

 

Lo Statuto

 

 

 

          modificato dall’assemblea del 17 ottobre 2008

Art. 1

Esiste, nella Valle del Lujo

(Abbazia/ Casale/ Dossello / Fiobbio / Vall’Alta) in comune di Albino, provincia di Bergamo, in piazza Benedettini, 1, una Associazione sportiva dilettantistica denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica Oratori Valle del Lujo”, la quale si regge sul presente Statuto, sulle direttive del Centro Sportivo Italiano e delle Federazioni Sportive Nazionali.

I colori sociali della Associazione sportiva dilettantistica Oratori Valle del Lujo, sono il bianco-azzurro.

Art. 2

La durata della Associazione Sportiva Dilettantistica Oratori Valle del Lujo è illimitata.

Art. 3

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Oratori Valle del Lujo promuove un movimento sportivo giovanile che vive l’esperienza dello sport come momento di educazione, di maturazione umana e di impegno, in una visione ispirata alla concezione cristiana dell’uomo e della realtà. Nella realizzazione dei propri fini collabora con le parrocchie, gli oratori, le famiglie, le strutture educative e sociali e di Comuni. L’attività dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Oratori Valle del Lujo si svolge in armonia e collaborazione con le altre associazioni o gruppi, in particolare quelli presenti nella Valle del Lujo di Albino cercando di non intralciare le attività, in particolare quelle religiose.

Art. 4

L’attività istituzionale dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Oratori Valle del Lujo riguarda l’esercizio di attività sportive, l’accostamento allo sport ed alla cultura degli adolescenti e dei ragazzi; l’animazione e l’organizzazione di attività sportive aperte a tutti. A tal fine può partecipare a gare, tornei, campionati; indire ed organizzare manifestazioni e gare; istituire corsi di formazione e di addestramento. Potrà altresì reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale; potrà svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive. Potrà infine, intrattenere rapporti con istituti di credito.

Art. 5

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Oratori Valle del Lujo non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi dell’attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive, o utilizzati per finalità sociali ed educative compatibili con il presente statuto. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, in alcun modo, fondi o riserve o capitale, salvo eventuali disposizioni di legge.

Art. 6

L’associazione si compone di un numero illimitato di soci. Possono appartenere all’Associazione Sportiva Dilettantistica Oratori Valle del Lujo in qualità di soci tutti coloro che ne facciano domanda al consiglio direttivo e che condividano le finalità e gli obiettivi del presente statuto. L’assunzione della qualità di socio è contestuale alla presentazione della domanda di ammissione. Il consiglio direttivo dell’associazione avrà tempo 60 (sessanta) giorni per contestarne l’iscrizione.

Art. 7

I soci si distinguono in onorari, ordinari e atleti.

a) soci onorari: sono quelle persone così dichiarate dal consiglio direttivo, perché si sono distinte nell’appoggiare moralmente o finanziariamente l’Associazione sportiva.

b) soci ordinari: sono tutte quelle persone che intendono svolgere una attività in seno all’Associazione sportiva pur non praticando un’attività e che si interessano per il suo buon andamento.

c) atleti: sono tutti i tesserati dell’Associazione sportiva.

A tutti i soci è garantito il diritto di partecipare attivamente alla vita della società ed in particolare di prendere parte alle riunioni dell’assemblea con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età. I diritti dei tesserati minorenni vengono esercitati da uno dei genitori o da chi ne esercita la patria potestà.
Tutti gli associati hanno l’obbligo di osservare lo statuto, di rispettarne le decisioni degli organi dell’Associazione, di corrispondere le quote associative deliberate annualmente e di cooperare al raggiungimento delle finalità associative.

Art. 8

La qualità di socio si perde:

- per dimissioni, che avranno comunque effetto solo dopo l’accettazione del consiglio direttivo;

- per espulsione deliberata dal consiglio direttivo per comportamenti che siano gravemente contrastanti con il presente statuto e le finalità della società. L’espulsione deve essere comunicata all’associato con lettera raccomandata con avviso di ritorno. Contro il provvedimento di espulsione l’associato potrà ricorrere presentando ricorso al consiglio direttivo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. Il direttivo provvederà entro 60 (sessanta) giorni alla convocazione dell’assemblea per l’esame del ricorso;

- per morosità, quando il socio è inadempiente per il pagamento della quota associativa per almeno un anno.

Art. 9

I soci rinnovano ogni anno la loro iscrizione alla società. La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione, nemmeno in parte, di quanto versato all’Associazione. Le quote associative e i relativi diritti non possono essere trasferiti né tra vivi né “mortis causa”.

Art. 10

Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Art. 11

L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione; è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative i quali devono indicare l’argomento della riunione.

Art. 12

L’assemblea dell’Associazione è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L’assemblea riunita in via ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo e le linee programmatiche;

- fissa il numero dei componenti del Consiglio direttivo che non potranno essere meno di DODICI, e comunque in numero pari.

- nomina per elezione, a scrutinio segreto, il Presidente dell’Associazione ed i componenti del consiglio direttivo.

L’assemblea riunita in via straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento dell’Associazione nonché sulla nomina dei liquidatori.

Art. 13

La convocazione dell’assemblea deve essere effettuata mediante affissione dell’avviso in maniera ben visibile nella sede dell’Associazione. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

Art. 14

Possono intervenire in assemblea, con diritto di voto, tutti i soci. L’associato non potrà farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato neppure se provvisto di delega.

Art. 15

L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti o rappresentati metà più uno dei soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti i rappresentati. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti o rappresentati. L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti o rappresentati metà più uno dei soci, in seconda convocazione, con la presenta effettiva o rappresentanza del 25% dei soci. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti o rappresentati. Alle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione nella sede sociale.

Art. 16

Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Esso è composto da:

- il Presidente dell’Associazione che lo presiede;

- da dodici o più consiglieri secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall’assemblea;

Nell’Ambito del Consiglio direttivo, fra i consiglieri, potranno essere eletti uno o più Vice presidenti.Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione. Il Consiglio direttivo potrà delegare al Presidente parte dei propri poteri.

Art. 17

Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria de della facoltà di iniziativa e proposta per quanto si riferisce ai provvedimenti di straordinaria amministrazione dell’Associazione.

A titolo esemplificativo il Consiglio direttivo:

- fissa annualmente le eventuali quote associative,

- ammette i nuovi tesserati,

- stabilisce i programmi di attività,

- redige il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione assembleare,

- predispone la relazione morale e tecnica,

- delibera sulle scelte dei tecnici.

In caso di urgenza il Consiglio direttivo può adottare anche provvedimenti di straordinaria amministrazione salvo ratifica dell’assemblea da convocarsi entro i successivi 60 (sessanta) giorni.

Art. 18

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo riterrà necessario. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio quando sia avanzata richiesta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti. Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Art. 19

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione, per gli eletti, facendo subentrare i primi non eletti. Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i 2/3 dei suoi componenti. In questo caso l’assemblea, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio direttivo.

Art. 20

Il Presidente ed il Consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 21

Le cariche associative sono a titolo gratuito. Non potranno essere corrisposti rimborsi spese. L’attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all’associazione; è incompatibile la qualità di socio con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato con l’Associazione.

Art. 22

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell’Associazione si provvede con le entrate derivanti da:

- quote associative;

- proventi realizzati mediante l’attività svolta per il raggiungimento degli scopi sociali;

- contributi o donazioni di enti pubblici o privati;

- qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

- fondi di riserva;

- beni d’uso, attrezzature, investimenti ed immobili.

Art. 23

L’anno associativo va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre

Art. 24

In caso di estinzione dell’Associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a norma di legge.

Art. 25

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme del Codice Civile in materia di associazione, nonché alle norme dell’ordinamento sportivo ove esse siano applicabili.

Art. 26 Il presente statuto entrerà in vigore il giorno della sua approvazione              Albino,17 ottobre 2008

Statuto 
Prog. Educ. 
Organigramma 
Recapiti 
Calcio 
Volley 
Passeggiare 
Calcio08-09 
Calcio09-10 
Volley08-09 
Volley09-10 
Torneo2009 
30 ore no stop 
Torneo 2010 

vai alle ultime novità